Capo II
Art. 3
3 / 12Apposizione dell'etichetta
In vigore dal 4 mag 2003
Apposizione dell'etichetta
1. Il responsabile del punto vendita, che espone od offre in vendita o in leasing, le autovetture di cui all' appone in modo visibile su ciascun modello di autovettura presso il punto vendita ovvero affigge nelle vicinanze delle medesime autovetture un'etichetta relativa al consumo di carburante ed alle eimissioni di C02, conforme ai requisiti di cui all'allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-17;84#art-3