Capo IV
Art. 12
12 / 12Norma transitoria
In vigore dal 4 mag 2003
Norma transitoria
1. È fatto obbligo ai costruttori di adeguarsi alle disposizioni di cui al presente regolamento entro trenta giorni dalia data di entrata in vigore dello stesso; nei successivi trenta giorni è fatto obbligo ai responsabili dei punti vendita di adeguarsi alle disposizioni di cui al presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 febbraio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Marzano, Ministro delle attività produttive
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Sirchia, Ministro della salute
Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 281
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-17;84#art-12