Art. 6
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In vigore dal 22 apr 2003
1. All' della legge 31 gennaio 1967, n. 33, le parole: "o mobili" sono soppresse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 febbraio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Marzano, Ministro delle attività produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 99
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-04;58#art-6