Art. 5 · Mutuo riconoscimento

Art. 5

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Mutuo riconoscimento

In vigore dal 22 apr 2003
1. Per le cisterne conformi alle prescrizioni recate dal presente regolamento, legalmente prodotte e commercializzate nei Paesi membri dell'Unione europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE), la verificazione metrica prima non viene effettuata se i risultati della verificazione eseguita nel Paese membro della UE o dello SEE siano a disposizione delle autorità italiane competenti e garantiscano un livello di tutela dell'obiettivo perseguito equivalente a quello previsto dalle vigenti disposizioni interne.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-04;58#art-5