Art. 3 · Variazione di prescrizioni tecniche

Art. 3

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Variazione di prescrizioni tecniche

In vigore dal 22 apr 2003
1. A fini di revisione ed aggiornamento, in relazione all'evoluzione delle normative europee ed internazionali e delle tecniche di fabbricazione, i valori di capacità nominale di cui all', nonché i requisiti, le modalità operative delle verificazioni e le prescrizioni metrologiche o tecniche di cui all'allegato A del presente decreto, sono rideterminati con decreto del Ministero delle attività produttive, sentito il comitato centrale metrico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-04;58#art-3