Art. 2
2 / 2Disposizione transitoria
In vigore dal 23 apr 2003
1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2002, ha efficacia fino al 31 dicembre 2004.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 gennaio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Pisanu, Ministro dell'interno
Moratti, Ministro del-l'istruzione, dell'università e della ricerca
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 100
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-01-30;60#art-2