Art. 3
3 / 5Funzioni e compiti delle direzioni regionali ed interregionali
In vigore dal 29 set 2012
1. Le direzioni di cui al comma 1 dell' sono uffici di livello dirigenziale generale e svolgono in sede locale funzioni e compiti operativi e tecnici spettanti allo Stato in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi ed altri compiti assegnati dalla normativa vigente, nonché i compiti operativi e tecnici del Corpo nazionale in materia di protezione e di difesa civile.
2. I compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo in relazione alle funzioni di cui al comma 1 spettano al Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato: "Dipartimento".
3. Alle direzioni regionali e interregionali, fermi restando i compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Dipartimento, sono attribuiti, oltre ai compiti già previsti dalla normativa vigente per gli ispettorati regionali, le funzioni ed i compiti di seguito indicati:
a) pianificazione e coordinamento delle attività di soccorso pubblico, anche in ambito aeroportuale e portuale, di prevenzione incendi, di difesa civile e di protezione civile per gli aspetti di competenza previsti dalle disposizioni vigenti;
b) coordinamento generale, mediante le sale operative regionali, dell'attività operativa per la gestione di interventi complessi che necessitano dell'integrazione di risorse umane, logistiche e strumentali di più comandi provinciali ovvero dell'attivazione dei nuclei specialistici al di fuori dei relativi ambiti provinciali di servizio. Nell'esercizio del coordinamento, le Direzioni regionali e interregionali assicurano l'efficienza del dispositivo di soccorso pubblico, anche mediante l'invio, previa comunicazione al Dipartimento, di personale, mezzi e attrezzature disponibili presso i comandi provinciali ad altri comandi provinciali della regione, in relazione alle specifiche esigenze operative;
c) organizzazione, gestione e coordinamento operativo della colonna mobile regionale in raccordo con il Dipartimento;
d) coordinamento delle componenti specialistiche e specializzate del Corpo nazionale che operano nel territorio di competenza, anche ai fini del raccordo con il Dipartimento;
e) gestione delle risorse umane assegnate in ambito regionale, con specifico riferimento:
1) alla gestione funzionale delle componenti specialistiche e specializzate del Corpo nazionale, dipendenti dai comandi provinciali della regione;
2) alla ripartizione del personale discontinuo, destinato dal Dipartimento, tra i comandi provinciali della regione, che provvedono ai richiami in relazione alle risorse assegnate;
3) ai trasferimenti temporanei del personale in ambito regionale, per motivi di servizio o familiari, d'intesa con i comandi provinciali e previo assenso del Dipartimento. I trasferimenti hanno durata non superiore a sessanta giorni, prorogabile per una sola volta, fatta salva la facoltà di revoca da parte del Dipartimento;
4) all'autorizzazione all'invio in missione del personale in ambito regionale per esigenze di servizio, fino ad un massimo di tre giorni, prorogabile per una sola volta;
5) alla gestione dei servizi di assistenza previdenziale e contributiva del personale in ambito regionale;
f) gestione delle risorse finanziarie, logistiche e strumentali, con specifico riferimento:
1) alla temporanea dislocazione, in caso di necessità, di mezzi, attrezzature e beni strumentali nell'ambito dei comandi provinciali della regione, d'intesa con i comandi provinciali interessati e previa comunicazione al Dipartimento, che, in ragione di sopravvenute disponibilità, può ordinarne la riallocazione;
2) all'espletamento, su delega del Dipartimento, delle procedure contrattuali per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi riguardanti più comandi provinciali della regione;
3) alla gestione dei servizi amministrativi per la liquidazione delle competenze accessorie del personale assegnato in ambito regionale;
4) alla gestione, in ambito regionale, di servizi tecnici, logistici, informatici e di manutenzione, individuati dal Dipartimento, nell'ambito delle risorse assegnate;
5) al rinnovo delle patenti di guida per automezzi e natanti targati VF;
g) monitoraggio dell'attività di prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
h) coordinamento e raccordo dei comandi provinciali nella individuazione di nuovi presidi permanenti e volontari;
i) gestione dei nuclei specialistici di assistenza alle aziende in materia di miglioramento della sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro, previsti dall'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
l) pianificazione e coordinamento, in attuazione delle direttive del Dipartimento, dell'attività, che esercita anche attraverso i poli didattici territoriali, di formazione, da effettuarsi in ambito regionale, e di addestramento, da svolgersi in sede provinciale;
m) impulso all'attività di mappatura dei rischi, nonché predisposizione e gestione dei piani interprovinciali di intervento di soccorso pubblico;
n) preparazione e direzione operativa di esercitazioni di difesa civile e protezione civile di carattere regionale;
o) pianificazione, organizzazione e gestione delle reti regionali di telecomunicazione ed informatiche del Corpo nazionale, compresa la rete di rilevamento della radioattività ambientale;
p) coordinamento dell' attività di vigilanza svolta dai comandi provinciali in materia di sicurezza antincendi sui luoghi di lavoro;
q) svolgimento di ogni altro compito espressamente delegato dal Dipartimento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-12-23;314#art-3