Art. 2
2 / 19Funzioni istituzionali
In vigore dal 7 feb 2003
1. L'Istituto svolge, avvalendosi delle strutture centrali e periferiche, funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo, di consulenza, di documentazione e di assistenza per quanto concerne la prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e la tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro.
2. In particolare, per quanto attiene ai settori della ricerca e della sperimentazione, l'ISPESL:
a) svolge direttamente attività di ricerca scientifica;
b) stipula convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, anche ricevendone contributi, per lo svolgimento di ricerche attinenti ai compiti istituzionali;
c) promuove e svolge programmi di studio e ricerca e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, anche in collaborazione con le altre strutture del Servizio sanitario nazionale, con l'Istituto superiore di sanità (ISS), con enti pubblici e privati di elevata rilevanza tecnico-scientifica, nonché con gli Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (IRCCS) e le aziende ospedaliere;
d) partecipa a progetti di attività finalizzata alla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e la tutela delle malattie negli ambienti di vita e di lavoro, ovvero a programmi di studio e ricerca di amministrazioni, enti, istituti, associazioni e organismi, anche internazionali, pubblici e privati.
3. Per quanto attiene alle funzioni di controllo l'ISPESL:
a) interviene nelle materie di competenza dell'Istituto, su richiesta del Ministro della salute o delle regioni, nell'ambito dei controlli che richiedono un'elevata competenza scientifica non disponibile a livello regionale, o di interesse nazionale, anche ai fini del controllo di qualità delle prestazioni rese nel campo della sicurezza del lavoro e di tutela delle malattie professionali;
b) esegue, nei casi previsti dalla legge, o su richiesta del Ministro della salute, accertamenti sulla idoneità dei luoghi di lavoro e sul rispetto delle disposizioni normative di prevenzione degli infortuni e tutela delle malattie professionali;
c) compie accertamenti e indagini per la prevenzione degli infortuni e l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie negli ambienti di lavoro e di vita;
d) effettua, sulla base di apposita convenzione onerosa con il Ministero delle attività produttive, attività omologativa residuale, ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 597, e delle direttive comunitarie di "prodotto", nonché attività di organismo notificato per la direttiva PED n. 97/23/CE del Parlamento e del Consiglio, del 29 maggio 1997, sugli apparecchi a pressione e per i compiti previsti dal titolo VII, protezione da agenti cancerogeni e mutagenesi, di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66.
4. Per quanto concerne le funzioni di consulenza, di formazione e di informazione, l'ISPESL:
a) fornisce consulenza al Ministro della salute, agli altri Ministeri e alle regioni in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza sul lavoro e di tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
b) collabora con il Ministro della salute all'elaborazione e all'attuazione della programmazione sanitaria e scientifica;
c) svolge attività di consulenza del Governo e delle regioni per la formazione dei rispettivi piani sanitari;
d) promuove convegni e dibattiti tecnico-scientifici a carattere nazionale e internazionale su temi attinenti ai propri compiti istituzionali; partecipa con propri esperti a convegni e dibattiti nazionali ed internazionali; rende noti, mediante pubblicazioni scientifiche, i risultati delle ricerche effettuate, i metodi di analisi elaborati e in generale la documentazione scientifica elaborata o raccolta nell'interesse della prevenzione degli infortuni, della sicurezza del lavoro e della tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
e) esplica attività di consulenza per la tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità (ISS) e con gli altri enti o amministrazioni, che si occupano di produzione e di impiego dell'energia termoelettrica, nucleare e delle sostanze radioattive, nonché di qualunque forma di energia usata a scopi diagnostici e terapeutici;
f) esercita, per organismi pubblici e privati, attività di formazione, perfezionamento e aggiornamento in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza sul lavoro e di tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, rivolte, in particolare, al personale del Servizio sanitario nazionale e degli altri organi ed enti di promozione e tutela della prevenzione;
g) promuove e coordina studi e ricerche nel settore didattico, atti a definire in termini standard di metodologie e contenuti, un sistema complessivo di qualità della formazione nei settori di competenza, al fine di realizzare percorsi didattici ad elevata qualificazione professionale per la formazione e il perfezionamento dei formatori, degli specialisti in igiene e sicurezza, delle figure individuate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché dei lavoratori;
h) esercita per conto dello Stato e delle regioni le attività di consulenza previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1999, n. 334, relative agli impianti a rischio di incidente rilevante.
5. L'ISPESL, inoltre, svolge le seguenti attività:
a) assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure per la valutazione dei rischi, con riguardo all'igiene negli ambienti di lavoro, alla sicurezza dei lavoratori, delle macchine, degli impianti, delle attrezzature di lavoro e all'esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici, ivi comprese le radiazioni ionizzanti in campi elettromagnetici, nonché delle linee guida e dei protocolli per la tutela della salute e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro;
b) collabora con le parti sociali ed in particolare con gli organismi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per la promozione della cultura e di buone pratiche in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro;
c) svolge attività, quale focal point per l'Italia, dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, partecipando eventualmente ad organismi e comitati tecnici comunitari ed internazionali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) svolge azioni di consulenza, di informazione, di formazione ed assistenza a pagamento alle imprese, con particolare riguardo a quelle piccole e medie, nonché ai lavoratori ed agli organismi paritetici tra le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
6. L'ISPESL, infine, esercita ogni altra attività di propria competenza ai sensi delle norme vigenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-12-04;303#art-2