Art. 12 · E s p e r t i

Art. 12

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E s p e r t i

In vigore dal 7 feb 2003
1. Per particolari motivate esigenze ed entro il limite massimo di dieci unità, nelle materie nelle quali non siano disponibili all'interno adeguate professionalità tecnico-scientifiche, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, può disporre il conferimento di incarichi a soggetti particolarmente esperti nelle materie di competenza dell'Istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-12-04;303#art-12