Art. 47 · (L - R) Eliminazioni di iscrizioni per morte della persona effettuate dall'ufficio locale
Titolo X

Art. 47

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(L - R) Eliminazioni di iscrizioni per morte della persona effettuate dall'ufficio locale

In vigore dal 10 nov 2018
(L - R) (Eliminazioni di iscrizioni per morte della persona effettuate dall'ufficio locale) 1. Sino alla completa operatività della trasmissione telematica delle informazioni di cui all', comma 4, il Comune comunica la morte delle persone all'ufficio locale, nel cui ambito territoriale le persone sono nate. L'ufficio locale elimina le relative iscrizioni. 1-bis. L'eliminazione delle iscrizioni di cui al comma 1 è effettuata dall'ufficio locale decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita (L). 2. Per le persone nate all'estero, o delle quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, l'ufficio locale è quello presso il Tribunale e presso il Tribunale per i minorenni di Roma.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le presenti modifiche acquistano efficacia decorso un anno dalla data della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313#art-47