Capo III
Art. 37
42 / 64(L) Certificati richiesti da autorità straniere
In vigore dal 4 giu 2016
(L)
(Certificati richiesti da autorità straniere)
1. Le autorità interessate di Stati dell'Unione europea richiedono i certificati, nei casi previsti dal presente testo unico, all'Ufficio centrale attraverso le relative autorità centrali competenti.
2. La richiesta di certificati da parte di altre autorità straniere è disciplinata da convenzioni internazionali, nel rispetto del principio di reciprocità.
(, primo c., r.d. n. 778/1931)
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313#art-37