Art. 35 · (R) Ufficio competente al rilascio del certificato
Capo III

Art. 35

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(R) Ufficio competente al rilascio del certificato

In vigore dal 28 feb 2003
(R) (Ufficio competente al rilascio del certificato) 1. Sono competenti al rilascio del certificato tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali. 2. Il certificato può essere rilasciato da altri uffici, anche diversi da quelli giudiziari, individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, che definisce altresì le modalità tecniche di collegamento telematico finalizzate all'utilizzabilità del sistema da parte di detti uffici, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, e il Garante per la protezione dei dati personali. 3. Gli uffici di cui ai commi 1 e 2 assicurano la tenuta di archivi informatici in cui confluiscono i dati relativi ai certificati rilasciati.
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