Art. 33 · (R) Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato
Capo III

Art. 33

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(R) Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato

In vigore dal 10 nov 2018
(R) (Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato) 1. La persona o l'ente interessato può conoscere senza motivare la richiesta, ma senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni ad esso riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli . 2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità tecnico operative per consentire tale conoscibilità, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per le modalità telematiche, e sentito e il Garante per la protezione dei dati personali. 3. Sono competenti a consentire la visura tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali. 4. Gli altri uffici abilitati sono individuati con le modalità di cui all', comma 2.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia decorso un anno dalla data della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313#art-33