Titolo VII
Art. 25
Abrogato25 / 64(L) Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato
In vigore dal 6 ago 2020
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 122
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno - 30 luglio 2020, n. 179 (in G.U. 1ª s.s. 5/8/2020, n. 32), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 25 t.u. casellario giudiziale, nel testo in vigore anteriormente alla sua abrogazione ad opera del d.lgs. n. 122 del 2018, nella parte in cui non prevede che nel certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'art. 186 cod. strada che sia stato dichiarato estinto in seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', nonche' dell'ordinanza che dichiara l'estinzione del reato medesimo ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313#art-25