Art. 18 · (R) Ufficio locale
Titolo VI

Art. 18

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(R) Ufficio locale

In vigore dal 28 feb 2003
(R) (Ufficio locale) 1. L'ufficio locale rilascia i certificati, compresi quelli richiesti da autorità straniere, e consente la visura delle iscrizioni. (, terzo c., r.d. n. 778/1931)
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313#art-18