Titolo VI
Art. 18
18 / 64(R) Ufficio locale
In vigore dal 28 feb 2003
(R)
(Ufficio locale)
1. L'ufficio locale rilascia i certificati, compresi quelli richiesti da autorità straniere, e consente la visura delle iscrizioni.
(, terzo c., r.d. n. 778/1931)
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313#art-18