Art. 15 · (L-R) Ufficio iscrizione
Titolo VI

Art. 15

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(L-R) Ufficio iscrizione

In vigore dal 10 nov 2018
(L-R) (Ufficio iscrizione) 1. L'ufficio iscrizione iscrive per estratto nel sistema ed elimina dal sistema, anche sulla base delle comunicazioni di cui all', i provvedimenti di cui agli , esclusi quelli di competenza dell'ufficio centrale ai sensi dell', commi 3, 4 e 5 (L). 2. Ai fini dell'eliminazione, ufficio iscrizione è l'ufficio presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento soggetto ad eliminazione per decorso del tempo ai sensi dell', comma 2, lettere e), d), e), f), g) e h), e dell', comma 1, o l'ufficio presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento da cui deriva l'eliminazione dell'iscrizione ai sensi dell', comma 2, lettere a), b) ed i), dell', comma 1, lettera b), e dell'articolo l4,comma 1. 3. L'iscrizione o l'eliminazione è effettuata quando il provvedimento giudiziario è definitivo; nel caso di iscrizione di provvedimenti non definitivi, quando il provvedimento è pubblicato nelle forme di legge. 4. L'ufficio iscrizione verifica l'esistenza nel fascicolo dei codici identificativi delle persone e degli enti, nonché del numero identificativo del procedimento; verifica, inoltre, la completezza nel provvedimento dei dati utili ai fini dell'estratto. 5. L'ufficio iscrizione se riscontra nel fascicolo la mancanza del codice identificativo delle persone o degli enti o del numero identificativo del procedimento provvede ad inserirlo secondo le modalità previste dai decreti dirigenziali emanati ai sensi degli . 6. L'ufficio iscrizione se nel provvedimento riscontra dati mancanti o incompleti, lo segnala all'autorità competente alla correzione, e in particolare, al giudice penale ai sensi dell'articolo 130 del codice di procedura penale, al giudice civile o amministrativo ai sensi dell'articolo 288, secondo comma, del codice di procedura civile, all'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento. 7. L'ufficio iscrizione se riscontra contrasti tra il provvedimento da iscrivere e quelli già iscritti nel sistema, effettua la segnalazione al pubblico ministero competente ai fini della risoluzione della questione concernente l'iscrizione, ai sensi dell'.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le presenti modifiche acquistano efficacia decorso un anno dalla data della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313#art-15