Titolo V
Art. 13
13 / 64(R) Estratto del provvedimento iscrivibile
In vigore dal 28 feb 2003
(R)
(Estratto del provvedimento iscrivibile)
1. Ogni provvedimento giudiziario è iscritto per estratto contenente, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati:
a) denominazione e codice identificativo dell'ente cui si riferisce il provvedimento giudiziario; codice identificativo è il codice fiscale dell'ente;
b) rappresentante e sede legale dell'ente;
c) numero identificativo del procedimento;
d) autorità che ha emesso il provvedimento giudiziario;
e) data, dispositivo del provvedimento giudiziario e norme applicate;
f) luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato;
g) sanzione amministrativa applicata, con riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato, anche nelle ipotesi di cui all' del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
(estensione r.d. n. 778/1931)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313#art-13