Art. 13 · (R) Estratto del provvedimento iscrivibile
Titolo V

Art. 13

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(R) Estratto del provvedimento iscrivibile

In vigore dal 28 feb 2003
(R) (Estratto del provvedimento iscrivibile) 1. Ogni provvedimento giudiziario è iscritto per estratto contenente, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati: a) denominazione e codice identificativo dell'ente cui si riferisce il provvedimento giudiziario; codice identificativo è il codice fiscale dell'ente; b) rappresentante e sede legale dell'ente; c) numero identificativo del procedimento; d) autorità che ha emesso il provvedimento giudiziario; e) data, dispositivo del provvedimento giudiziario e norme applicate; f) luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato; g) sanzione amministrativa applicata, con riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato, anche nelle ipotesi di cui all' del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. (estensione r.d. n. 778/1931)
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313#art-13