Art. 12 · (L) Provvedimenti iscrivibili
Titolo V

Art. 12

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(L) Provvedimenti iscrivibili

In vigore dal 28 feb 2003
(L) (Provvedimenti iscrivibili) 1. Nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato si iscrivono per estratto: a) i provvedimenti giudiziari con i quali viene contestato all'ente l'illecito amministrativo dipendente da reato; b) ogni altro provvedimento giudiziario che decide sulla contestazione dell'illecito amministrativo emesso nelle fasi e nei gradi successivi. (art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989, e raccordo con gli d.lgs. n. 231/2001)
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313#art-12