Art. 11 · (L) Eliminazione delle iscrizioni
Titolo IV

Art. 11

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(L) Eliminazione delle iscrizioni

In vigore dal 28 feb 2003
(L) (Eliminazione delle iscrizioni) 1. Le iscrizioni nell'anagrafe delle sanzioni amministrative sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui è stata eseguita la sanzione pecuniaria, o trascorsi dieci anni dal giorno in cui è cessata l'esecuzione di qualunque altra diversa sanzione, se negli stessi periodi non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo. (art. 80, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313#art-11