Art. 47 · (R) Eliminazioni di iscrizioni per morte della persona effettuate dall'ufficio locale
Titolo X

Art. 47

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(R) Eliminazioni di iscrizioni per morte della persona effettuate dall'ufficio locale

In vigore dal 28 feb 2003
(R) (Eliminazioni di iscrizioni per morte della persona effettuate dall'ufficio locale) 1. Sino alla completa operatività della trasmissione telematica delle informazioni di cui all', comma 4, il Comune comunica la morte delle persone all'ufficio locale, nel cui ambito territoriale le persone sono nate. L'ufficio locale elimina le relative iscrizioni. 2. Per le persone nate all'estero, o delle quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, l'ufficio locale quello presso il Tribunale e presso il Tribunale per i minorenni di Roma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;312#art-47