Capo III
Art. 33
33 / 55(R) Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato
In vigore dal 28 feb 2003
(R)
(Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato)
1. La persona o l'ente interessato può conoscere senza motivare la richiesta, ma senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni ad esso riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli .
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità tecnico operative per consentire tale conoscibilità, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per le modalità telematiche, e sentito e il Garante per la protezione dei dati personali.
3. Sono competenti a consentire la visura tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali.
4. Gli altri uffici abilitati sono individuati con le modalità di cui all', comma 2.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;312#art-33