Art. 20 · (R) Comunicazioni all'ufficio centrale
Titolo VI

Art. 20

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(R) Comunicazioni all'ufficio centrale

In vigore dal 28 feb 2003
(R) (Comunicazioni all'ufficio centrale) 1. L'autorità che emette i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono i ricorsi avverso questi ne dà comunicazione all'ufficio centrale senza ritardo. 2. Il Ministero della giustizia comunica senza ritardo all'ufficio centrale il decreto di grazia. 3. Il Comune competente comunica senza ritardo all'ufficio centrale l'avvenuta morte della persona. 4. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità tecnico operative per consentire la rapida trasmissione, anche telematica, dei provvedimenti e delle informazioni, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per le modalità telematiche, per le modalità telematiche e, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;312#art-20