Art. 2
2 / 11Definizioni
In vigore dal 20 nov 2002
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) amministrazione: il Ministero dell'interno, nelle sue articolazioni centrali e periferiche;
b) personale: il personale della carriera prefettizia di cui all' del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
c) organizzazioni sindacali: le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia;
d) ufficio relazioni sindacali: l'ufficio relazioni sindacali del Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-20;247#art-2