Art. 5 · Gestione delle spese per il funzionamento degli uffici e monitoraggio degli acquisti
Titolo I

Art. 5

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Gestione delle spese per il funzionamento degli uffici e monitoraggio degli acquisti

In vigore dal 12 gen 2003
1. L'utilizzazione degli stanziamenti iscritti nelle spese di funzionamento delle unità previsionali di base per la spesa corrente destinati all'acquisto di beni e servizi spetta, ai sensi dell' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai titolari dei centri di responsabilità. 2. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa individuano, ai sensi dell', comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall', comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, i dirigenti responsabili degli acquisti di beni e servizi ai quali attribuiscono, in conformità delle disposizioni contenute nell' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali. 3. Al fine di consentire al gestore globale, di cui all' della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, la realizzazione dei compiti di consulenza tecnica e gestione del sistema di controllo e verifica delle politiche di spesa in materia di acquisti di beni e servizi, i dirigenti responsabili degli acquisti comunicano semestralmente allo stesso gestore globale tutti gli elementi degli ordinativi di fornitura di beni e servizi, sotto qualsiasi forma stipulati, anche ai fini del monitoraggio dei prezzi e della valutazione della qualità dei prodotti e dei servizi forniti. Analoga comunicazione è inoltrata al competente ufficio riscontrante ai sensi degli , comma 2, e 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38.
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