Art. 43 · Verifiche alle gestioni dei cassieri
Capo IV

Art. 43

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Verifiche alle gestioni dei cassieri

In vigore dal 12 gen 2003
l. Il direttore dell'ufficio riscontrante o i dirigenti e funzionari dell'area funzionale C dal medesimo delegati, eseguono verifiche improvvise alla cassa e alle scritture dei cassieri delle coesistenti amministrazioni centrali almeno una volta nel corso di ciascun trimestre. All'uopo provvedono a richiedere alla tesoreria la situazione contabile dei fondi accreditati al cassiere. 2. Entro il mese di marzo vengono eseguite, altresì, verifiche sulle operazioni di chiusura dell'esercizio precedente ed in occasione del passaggio di gestione. 3. La verifica, oltre alla contazione del denaro, si estende ai valori e titoli di qualsiasi specie comunque affidati al cassiere. 4. Di ciascuna verifica è redatto, in contraddittorio, processo verbale in tre originali dei quali uno è tenuto dal cassiere, uno è conservato dall'ufficio riscontrante e l'altro è inviato, entro quindici giorni successivi dalla verifica, alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza. 5. Nel caso di verifica per passaggio di gestione, è redatto un quarto esemplare da consegnare al cassiere subentrante. 6. Il cassiere è tenuto a fornire ai funzionari che eseguono la verifica tutti i documenti ed i chiarimenti richiesti, nonché a dichiarare formalmente che non esistono altre gestioni oltre quelle oggetto della verifica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-04;254#art-43