Art. 38 · Divieto di custodia
Titolo IIICapo I

Art. 38

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Divieto di custodia

In vigore dal 12 gen 2003
1. Salvo quanto previsto dall', è assolutamente vietato ai cassieri di ricevere in custodia denaro, oggetti e valori di terzi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-04;254#art-38