Titolo III›Capo I
Art. 38
46 / 46Divieto di custodia
In vigore dal 12 gen 2003
1. Salvo quanto previsto dall', è assolutamente vietato ai cassieri di ricevere in custodia denaro, oggetti e valori di terzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-04;254#art-38