Art. 3 · Forme di scritture
Titolo I

Art. 3

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Forme di scritture

In vigore dal 12 gen 2003
1. Le amministrazioni dello Stato possono formare e conservare le scritture di cui al presente regolamento su supporti informatici, nonché trasmetterle per via telematica, in conformità alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e nel rispetto delle regole tecniche di cui agli , comma 2, dello stesso decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-04;254#art-3