Art. 29 · Controlli del Ministero dell'economia e delle finanze
Capo III

Art. 29

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Controlli del Ministero dell'economia e delle finanze

In vigore dal 12 gen 2003
1. Gli uffici riscontranti, nell'ambito delle rispettive competenze, possono incaricare propri funzionari di effettuare verifiche tendenti ad accertare la regolarità della gestione e delle scritture tenute dai consegnatari. 2. Delle verifiche di cui al comma l sono redatte apposite relazioni che, in casi di gravi inadempienze, sono trasmesse in copia alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, nonché alla competente Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-04;254#art-29