Art. 23 · Conto giudiziale
Capo II

Art. 23

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Conto giudiziale

In vigore dal 12 gen 2003
1. Il consegnatario per debito di custodia è tenuto alla resa del conto giudiziale della propria gestione nei termini previsti dall'. 2. Nel conto giudiziale è riportato: il carico: beni e materiali esistenti all'inizio dell'esercizio della gestione e quelli avuti in consegna nel corso dell'esercizio, secondo la specie, qualità e categoria di esso, nonché il valore risultante dagli inventari; lo scarico: beni e materiali distribuiti, somministrati o altrimenti esitati, con la evidenziazione delle eventuali perdite; le rimanenze: beni e materiali ancora esistenti al termine dell'esercizio o della gestione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-04;254#art-23