Capo II
Art. 23
23 / 46Conto giudiziale
In vigore dal 12 gen 2003
1. Il consegnatario per debito di custodia è tenuto alla resa del conto giudiziale della propria gestione nei termini previsti dall'.
2. Nel conto giudiziale è riportato:
il carico: beni e materiali esistenti all'inizio dell'esercizio della gestione e quelli avuti in consegna nel corso dell'esercizio, secondo la specie, qualità e categoria di esso, nonché il valore risultante dagli inventari;
lo scarico: beni e materiali distribuiti, somministrati o altrimenti esitati, con la evidenziazione delle eventuali perdite;
le rimanenze: beni e materiali ancora esistenti al termine dell'esercizio o della gestione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-04;254#art-23