Art. 12 · Consegnatario per debito di vigilanza
Titolo IICapo I

Art. 12

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Consegnatario per debito di vigilanza

In vigore dal 12 gen 2003
1. I consegnatari di beni mobili per debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale. Assumono in carico i beni ad essi affidati e ne dimostrano la consistenza e la movimentazione a mezzo delle scritture previste nel capo II del presente titolo. 2. I consegnatari di cui al comma 1 ottemperano alle formalità prescritte per il rendimento dei conti amministrativi ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-04;254#art-12