Art. 2
2 / 5Procedimento contabile di chiusura annuale della gestione del fondo scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
In vigore dal 13 ott 2002
1. Le somme accreditate ai competenti uffici del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, sullo stanziamento di cui all', comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, per le attività di cui al predetto articolo, debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento. Nei casi di invarianza delle dotazioni derivanti dalla gestione del fondo scorta, la chiusura annuale è effettuata mediante scritture contabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-08-02;215#art-2