Art. 2

Art. 2

2 / 2
In vigore dal 10 ott 2002
1. Il termine di validità di cui all'articolo 6, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, come modificato dal presente decreto, si applica, ferme restando le rimanenti condizioni, anche alle licenze individuali già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 agosto 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Gasparri, Ministro delle comunicazioni Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 3 Comunicazioni, foglio n. 181
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-08-01;211#art-2