Art. 2 · Disposizioni finali

Art. 2

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Disposizioni finali

In vigore dal 3 ott 2002
1. Con decreto ministeriale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono apportate, al decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modifiche conseguenti alle disposizioni recate dal presente regolamento. 2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 agosto 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Frattini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 34
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