Titolo IV
Art. 65
66 / 66Copertura finanziaria
In vigore dal 15 ago 2002
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in milioni di euro 484,80 per il 2002 ed in milioni di euro 876,33 a decorrere dal 2003, si provvede con utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall', commi 2 e 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per gli anni 2002-2004, iscritte sul Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni medesimi.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 giugno 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Scajola, Ministro dell'interno
Martino, Ministro della difesa
Castelli, Ministro della giustizia
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 133
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-06-18;164#art-65