Titolo III
Art. 48
49 / 66Servizi esterni
In vigore dal 15 ago 2002
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, secondo le modalità di cui all' del primo quadriennio normativo Polizia, e all' del secondo quadriennio normativo Polizia, è rideterminato nella misura di euro 6,00.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-06-18;164#art-48