Titolo II
Art. 39
39 / 66Tutela assicurativa
In vigore dal 8 gen 2004
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale, la somma di cui all', comma 4, della legge finanziaria 2002 è ripartita, per le Forze di polizia ad ordinamento civile, come segue:
a) Polizia di Stato, euro 330.000,00;
b) Polizia penitenziaria, euro 130.000,00;
c) Corpo forestale dello Stato, euro 20.000,00.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalita' di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le somme indicate nel medesimo articolo sono incrementate dalle seguenti risorse economiche annue: a) Polizia di Stato: Euro 660.000,00; b) Polizia penitenziaria: Euro 260.000,00; c) Corpo forestale dello Stato: Euro 40.000,00".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-06-18;164#art-39