Titolo II
Art. 15
15 / 66Utilizzazione del fondo
In vigore dal 15 ago 2002
1. Il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali è finalizzato al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali.
2. Il Fondo indicato al comma 1 è utilizzato, con le modalità di cui all', comma 5, lettera a), in particolare per attribuire compensi finalizzati a:
a) incentivare l'impiego del personale nelle attività operative;
b) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino disagi o particolari responsabilità;
d) compensare la presenza qualificata;
e) compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi.
3. Le risorse del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all' non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-06-18;164#art-15