Art. 15 · Utilizzazione del fondo
Titolo II

Art. 15

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Utilizzazione del fondo

In vigore dal 15 ago 2002
1. Il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali è finalizzato al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali. 2. Il Fondo indicato al comma 1 è utilizzato, con le modalità di cui all', comma 5, lettera a), in particolare per attribuire compensi finalizzati a: a) incentivare l'impiego del personale nelle attività operative; b) fronteggiare particolari situazioni di servizio; c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino disagi o particolari responsabilità; d) compensare la presenza qualificata; e) compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi. 3. Le risorse del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all' non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-06-18;164#art-15