Art. 11 · Specializzazioni
Titolo II

Art. 11

11 / 66

Specializzazioni

In vigore dal 15 ago 2002
1. L'istituzione di nuove specializzazioni può essere proposta anche in sede di accordo nazionale quadro. 2. Con lo stesso accordo possono essere definiti criteri di massima per la determinazione dei compensi relativi a servizi aggiuntivi a favore di soggetti pubblici o privati in forza di specifiche convenzioni con l'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-06-18;164#art-11