Art. 20 · Proroga di efficacia di norme

Art. 20

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Proroga di efficacia di norme

In vigore dal 15 ago 2002
1. Al personale delle Forze armate continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite nei precedenti provvedimenti di recepimento delle concertazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-06-13;163#art-20