Art. 16 · Diritto allo studio

Art. 16

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Diritto allo studio

In vigore dal 15 ago 2002
1. Per la preparazione ad esami universitari o post universitari nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale in tali giornate non può comunque essere impiegato in servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-06-13;163#art-16