Art. 8
Capo II

Art. 8

8 / 58
In vigore dal 9 ago 2002
1. Negli oggetti in oro le eventuali saldature sono effettuate con leghe aventi lo stesso titolo dell'oggetto, con le seguenti eccezioni: a) negli oggetti in oro con titolo superiore a 750 millesimi, la saldatura è effettuata con lega d'oro a titolo non inferiore a 750 millesimi; b) nelle catene d'oro realizzate con un filo di diametro inferiore a 1 mm, le saldature possono essere effettuate con leghe non aventi contenuto aureo, ma non devono, comunque, comportare che il titolo reale dell'oggetto risulti, a fusione, inferiore al titolo legale dichiarato. 2. Negli oggetti in platino le eventuali saldature sono effettuate con leghe aventi un contenuto complessivo di metalli preziosi non inferiore a 800 millesimi. 3. Negli oggetti in palladio le eventuali saldature sono effettuate con leghe aventi un contenuto complessivo di metalli preziosi non inferiore a 700 millesimi. 4. Negli oggetti in argento le eventuali saldature sono effettuate con lega d'argento avente un titolo non inferiore a 550 millesimi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150#art-8