Art. 6
Capo II

Art. 6

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In vigore dal 9 ago 2002
1. La tolleranza di dieci millesimi, è ammessa sul titolo medio, a fusione completa dei lavori in platino, o in palladio, a saldatura semplice, e cioè per i lavori nei quali le saldature, anche se plurime, sono tutte effettuate con leghe brasanti dello stesso titolo. 2. Sui lavori di cui al comma 1 il titolo della lega costitutiva, saldature escluse, non è inferiore al titolo tollerato dall', comma 4, lettera a), del decreto. 3. La tolleranza di 3 millesimi sui lavori in oro eseguiti col metodo della microfusione in cera persa con iniezione centrifuga, è ammessa sui soli oggetti che recano l'indicazione del titolo di 753 millesimi, applicato con la speciale impronta prevista nell'allegato V di cui all'. 4. Il riconoscimento delle caratteristiche costruttive previste dal decreto ai fini dell'eventuale concessione delle tolleranze sul titolo nominale di cui ai commi da 1 a 3, si effettua a vista seguendo i criteri indicati negli stessi commi. 5. In caso di dubbi o di contestazioni sull'esito del riconoscimento a vista di cui al comma 4, in tutti i casi in cui ciò si renda necessario ai sensi del decreto, detto esame è integrato da ulteriori indagini, non escluse quelle da effettuare con le modalità di prelievo di campioni di analisi di cui agli e seguenti.
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