Art. 52
Capo VIII

Art. 52

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In vigore dal 9 ago 2002
1. Al fine di richiedere la certificazione aggiuntiva, gli interessati presentano al laboratorio o all'organismo prescelto una domanda nella quale sia specificata la finalità di garantire la conformità degli oggetti, dei semilavorati e delle materie prime alle disposizioni del presente regolamento. 2. In tale domanda, inoltre, l'interessato autorizza il laboratorio o l'organismo prescelto a svolgere periodicamente, e comunque almeno tre volte l'anno, presso le sedi di produzione e deposito, controlli sui lavori pronti per la vendita, mediante prelievi di campioni da sottoporre ad analisi di saggio. 3. Le modalità di prelievo sono quelle indicate agli e seguenti. 4. Per ogni tipologia produttiva e tipo di lega utilizzata il numero di esemplari che costituisce il campione di saggio è fissato dallo schema riportato all'allegato VIII, che può essere modificato con decreto del Ministro delle attività produttive. 5. I laboratori e gli organismi di certificazione trasmettono alla rispettiva camera di commercio competente per territorio, annualmente, un elenco aggiornato delle aziende che si avvalgono della certificazione aggiuntiva.
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