Capo VII
Art. 44
44 / 58In vigore dal 9 ago 2002
1. Il prelevamento delle materie prime, dei semilavorati e degli oggetti, in sede di vigilanza, si effettua tenendo presenti, quanto alla qualità e quantità degli oggetti o delle parti di oggetto da prelevare, le modalità di prelievo dei campioni di analisi, e tenendo presente altresì l'esigenza di effettuare per ciascun campione di analisi, almeno quattro saggi, ove si manifesti la necessità di ripetere il saggio, per esigenza del laboratorio di analisi o su richiesta delle parti o dell'autorità giudiziaria.
2. Può essere prelevato l'intero oggetto, anche se di peso o di volume rilevante, se l'interessato preferisce non procedere, seduta stante, al ricavo dei campioni di analisi.
3. Gli oggetti in platino, palladio, oro e argento di piccola mole o di scarso peso sono prelevati nel numero di due o più esemplari, scelti a caso.
4. Il produttore, importatore o commerciante ha la facoltà di asportare dagli oggetti sottoposti a prelievo, preventivamente, le eventuali pietre preziose.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150#art-44