Art. 43
Capo VII

Art. 43

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In vigore dal 9 ago 2002
1. Il personale di cui all' ha libero accesso ai locali delle aziende soggette alla sua vigilanza, ai sensi dell' del decreto, in tutto il tempo in cui questi sono aperti al pubblico o vi si esercita una normale attività lavorativa. 2. Quando i locali sono chiusi si procede, per accertare l'osservanza delle norme del decreto e del presente regolamento, nelle forme di legge. 3. In caso di rifiuto del libero accesso, da parte del titolare dell'azienda o di chi lo sostituisce, il personale preposto alla vigilanza può far ricorso all'ausilio della forza pubblica. 4. L'assenza del titolare o rappresentante legale della azienda non costituisce causa di impedimento per il libero accesso del personale ispettivo della camera di commercio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150#art-43