Art. 38
Capo VI

Art. 38

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In vigore dal 9 ago 2002
1. Gli oggetti finiti, pronti per essere posti in commercio, che, per loro natura o per gli usi cui sono destinati o per esigenze di ordine tecnico, si compongono di parti in metallo prezioso e di parti in metallo comune sono soggetti all'obbligo della indicazione del titolo e del marchio e alle seguenti altre prescrizioni: a) tutte le parti in metallo comune sono chiaramente visibili e distinguibili, anche per colore, o smontabili dalle parti in metallo prezioso; b) su ciascuna delle parti in metallo non prezioso è impressa in maniera visibile l'indicazione "M", racchiusa in un quadrato o, facoltativamente, l'indicazione "Metallo", ovvero il nome specifico del metallo o della lega impiegata, o per l'acciaio, l'indicazione "inox". 2. Sugli oggetti in lega di metallo prezioso è fatto divieto di depositare metalli non preziosi, ad eccezione di iridio, osmio, rodio e rutenio, con il metodo di deposizione galvanica o metodi simili.
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