Capo V
Art. 35
35 / 58In vigore dal 23 ott 2015
1. Nel caso di apposizione, ai sensi dell', su tutti gli oggetti del marchio di cui all' del decreto, gli interessati possono inoltre richiedere l'apposizione di marchi e indicazioni previsti da convenzioni o accordi internazionali di cui l'Italia sia firmataria.
2. I marchi o indicazioni di cui al comma 1 possono essere apposti anche con tecnologia laser.
3. Il marchio di cui all' del decreto può, altresì, essere apposto sulle materie prime, a garanzia del titolo reale riscontrato in sede di analisi. A tal fine il laboratorio di cui all', comma 5, provvede direttamente ad imprimere tale titolo, espresso in millesimi e decimi di millesimi, accanto al predetto marchio.
4. L'apposizione del marchio e del titolo di cui al comma 3 sono, in ogni caso, subordinati alla preventiva apposizione da parte del produttore, del proprio marchio di identificazione.
5. Le spese per il saggio e per l'applicazione sulle materie prime e sugli oggetti del marchio di cui all' del decreto e dei marchi e indicazioni di cui al comma 1, sono a carico del richiedente.
6. Ai soli fini dell'applicazione del marchio facoltativo di cui all', il numero di oggetti da prelevare da un lotto e il numero di campioni presi da tali oggetti per essere esaminati e analizzati è riportato nell'Allegato XII, che disciplina le linee guida per il campionamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150#art-35