Art. 33
Capo V

Art. 33

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In vigore dal 23 ott 2015
1. I produttori che intendono avvalersi della facoltà di cui all' del decreto, di apporre, in aggiunta al marchio di identificazione, marchi tradizionali di fabbrica o sigle particolari, li depositano preventivamente, su supporto cartaceo o informatico, presso la competente camera di commercio. 2. I produttori hanno, altresì, la facoltà di apporre, con l'osservanza delle condizioni di cui all' del decreto e delle modalità di cui al comma 1, marchi collettivi o, su richiesta e per conto di committenti, l'indicazione del nominativo dei medesimi, della loro ragione sociale o apposite sigle identificative indicate dai singoli clienti. 3. Il rispetto delle disposizioni di cui all' del decreto è accertato dagli organi incaricati dei controlli di cui all' del decreto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150#art-33