Art. 32
Capo IV

Art. 32

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In vigore dal 9 ago 2002
1. Oltre che per il caso previsto dall', comma 4, del decreto, si procede al ritiro del marchio e alla cancellazione dal registro, per decadenza della licenza, di cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150#art-32