Art. 3
Capo II

Art. 3

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In vigore dal 9 ago 2002
1. In sede di controllo del titolo, si considera garantito a fusione il titolo della materia prima o dell'oggetto, determinato con l'osservanza dei metodi di analisi e con le modalità di prelievo dei campioni di analisi di cui agli e seguenti, tenuto conto delle eventuali tolleranze sul titolo nominale e degli errori ammessi in sede di analisi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150#art-3